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I nostri servizi

Intermediazione rifiuti
La gestione dei rifiuti ricopre l’aspettò più complesso e fondamentale nella gestione di un ciclo produttivo. La sua corretta esecuzione garantisce la buona gestione delle attività di produzione e dei servizi.
La Sirel Ambiente inoltre dispone di accessi privilegiati in impianti di trattamento e\o smaltimento nazionali ed esteri.

Gestione Rifiuti
Sirel Ambiente grazie alla sua comprovata esperienza nel settore, è in grado di assicurare alle proprie aziende clienti un servizio efficiente ed efficace nel trattamento di tutte le tipologie di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, garantendo tempestività ed un basso impatto economico.

Consulenza Ambientale
Destreggiarsi nel panorama normativo attuale in tema di rifiuti risulta ancor più complesso a causa della previsione di norme sempre più particolareggiate e stringenti volte a garantire la traccia dei rifiuti in particolare quelli speciali, di natura industriale e quelli derivanti dalle cosiddette attività di ufficio.

Intermediazione per la bonifica ambientale
Sirel Ambiente srl è leader nell’attività di intermediazione per la bonifica grazie alla sua pluriennale esperienza. Con il nostro servizio di bonifica ambientale siamo in grado di proporre il campionamento ed analisi di acque e suoli, lo studio di interventi alternativi, la stesura del progetto preliminare e definitivo e molto altro ancora, mediante cooperazioni con società terze specializzate.

Smantellamenti e Demolizioni Industriali
Sirel Ambiente studia i suoi interventi di smantellamento e/o demolizioni industriali in ogni minimo dettaglio: dalla fase di studio e progettazione alle operazioni, dalla scelta delle tecnologie da utilizzare fino all’organizzazione del cantiere e del piano di sicurezza, i nostri operatori possono effettuare operazioni necessarie al cliente quali il recupero dei materiali utili, lo smaltimento di quelli compromessi, lo smontaggio, il trasporto e il rimontaggio di macchinari ed altri elementi industriali.
Ultimati lo smantellamento e la demolizione, possiamo attuare le necessarie opere di messa in sicurezza, bonifica, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI
La normativa sui rifiuti contenuta nella parte quarta del D.Lgs. 152/06 prevede due procedure diverse ma coesistenti per stabilire se un rifiuto è ammissibile ad un determinato impianto di smaltimento o di recupero.
Molti operatori di settore non conoscono che la previsione di queste due procedure e la necessità di applicarle contemporaneamente per qualificare un rifiuto e stabilire la sua ammissibilità ad un impianto.
La normativa infatti prevede attualmente una caratterizzazione del rifiuto per pervenire alla sua classificazione giuridica ed una analisi di caratterizzazione per stabilire se esso è ammissibile ad un determinato impianto di smaltimento o recupero.
Le Fasi
La classificazione del rifiuto e quindi la definizione del codice CER e conseguentemente la sua qualificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso dovrà avvenire seguendo pedissequamente quanto stabilito in proposito dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.
Perciò per stabilire il codice da assegnare al rifiuto si dovrà fare riferimento alla sua origine, e quando su questa base ad esso competano due codici speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire quello che effettivamente compete al rifiuto indagato si dovrà procedere ad una analisi del rifiuto tale da verificare se in esso siano presenti sostanze pericolose o meno seguendo quanto stabilito in proposito dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.
Per poterlo classificare come rifiuto speciale non pericoloso ai sensi del D.Lgs. 152/06 un rifiuto individuato con codici speculari dovrà essere sottoposto ad una completa caratterizzazione che escluda: la presenza in esso di composti e sostanze che lo rendono pericoloso, che esso presenti le caratteristiche di pericolo HP 1, HP 2, HP 3A, HP 3B, HP 4, HP 5, HP 6, HP 7, HP 8, HP 10, HP 11, HP 12, HP 13, HP 14 ed HP 15.
La verifica di un rifiuto per accertare se in esso siano presenti sostanze pericolode o meno dovrà essere completa ed esaustiva, l’analisi dovrà perciò escludere tale presenza, con le modalità previste dall’allegato alla Decisione 2000/352/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/Ue.
Tale procedura, prevista dall’allegato alla decisione 2000/532/CE, è anche ribadita e specificata, per quanto riguarda i rifiuti destinati a discarica, dal paragrafo 1.1.2, lett. g) dell’allegato alla Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002.
Anche i rifiuti definiti con voci speculari, debbono essere assoggettati alla verifica delle proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (attualmente Regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/Ue).
Perciò solo quando si sia dimostrato che nel rifiuto non sono presenti le sostanze pericolose che lo rendono pericoloso ai sensi della Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/Ue, il rifiuto potrà essere classificato come non pericoloso.
In assenza di tale caratterizzazione completa e dell’analisi del rifiuto incompeta e non utile ad escludere in assoluto la presenza nel rifiuto di sostanze pericolose, il rifiuto sarà da classificare come pericoloso.
In concreto, la caratterizzazione del rifiuto, potrà essere condotta con due modalità diverse che perseguono comunque il medesimo obiettivo:
- Metodo tradizionale: individuazione di tutte le sostanze chimiche presenti nel rifiuto tal quale, ricavando da queste le caratteristiche di pericolo.
- Impiego dei metodi di prova applicabili ai fini del regolamento (Ce) n. 1907/2006, definiti nell’allegato al regolamento 440/2008 e s.m.i., che non esclude però l’uso di altri metodi di prova, a condizione che il loro uso sia conforme all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1907/2006.
Contemporaneamente si dovrà però procedere alle analisi per la caratterizzazione del rifiuto, diverse da quelle utili alla classificazione, in quanto hanno come riferimento i diversi limiti stabiliti dalle normative di settore per le diverse operazioni di smaltimento e recupero.
Tali analisi riguarderanno i parametri specifici prescritti per ciascuna di esse e varieranno come detto da operazione ad operazione.
Si avranno perciò due parametri da ricercare: - Quelli da determinare ai fini dell’incenerimento
- Quelli diversi da verificare in funzione del tipo di recupero che si intende adottare.
Nel caso di smaltimento in discarica le procedure di analisi da seguire, i parametri da determinare ed i limiti da verificare a seconda del tipo di discarica saranno quelli fissati dal D.M. 27.9.2010 come modificato dal D.M. 24.6.2015 ed essi riguarderanno sia il rifiuto tal quale sia l’eluato ottenuto dalla lisciviazione del rifiuto.
I parametri da controllare ed i limiti da verificare non hanno nulla a che fare con i parametri ed limiti utili alla classificazione di un rifiuto.
Per adottare la procedura corretta nella caratterizzazione del rifiuto da smaltire in discarica sarà indispensabile, stabilire se trattasi o meno di un rifiuto regolarmente generato da uno specifico ciclo produttivo, in tal caso, il produttore procederà alla caratterizzazione di base ed alla verifica di conformità all’atto del conferimento in discarica, se invece un rifiuto non è regolarmente generato da uno specifico ciclo produttivo, ogni lotto dovrà essere
caratterizzato volta per volta all’atto del suo conferimento in discarica.
La caratterizzazione dovrà verificare che, sia la composizione del rifiuto tal quale che le caratteristiche del suo eluato, siano conformi ai criteri previsti negli allegati alla Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002 ed al D.M. 27.9.2010 come modificato dal D.M.
24.6.2015.
Nel caso di un rifiuto regolarmente generato da uno specifico ciclo produttivo il produttore, all’atto del conferimento dei rifiuti, presenterà la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti rispettivamente per le discariche di rifiuti non pericolosi sottocategorie B1a, B1b, B2, B2’ e B3 dell’allegato B e per quelle per rifiuti pericolosi sottocategorie C e DHAZ previste dalla Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 e verificando mediante analisi chimica la conformità del rifiuto a quanto in precedenza accertato in sede di caratterizzazione di base (omologa).
Nel caso di un rifiuto non regolarmente generato da uno specifico ciclo produttivo, sarà necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto, tenendo conto dei prescritti requisiti fondamentali.
Tra i rifiuti non generati regolarmente, rientrano pienamente quelli provenienti dagli impianti di trattamento di rifiuti, infatti sulla base di quanto previsto nell’ultimo capoverso della lett. a) e nella lett. b) del punto 3 dell’allegato1 al D.M. 27.9.2010 come modificato dal D.M. 24.6.2015.
Una ulteriore caratterizzazione necessaria ai fini dello smaltimento in discarica sarà la verifica della idoneità dei trattamenti effettuati preventivamente sui rifiuti da abbancare in discarica, anche tale caratterizzazione è indipendente dalla classificazione dei rifiuti. Particolarmente per i rifiuti biodegradabili sottoposti a pretrattamento biologico (es.biostabilizzato, bioessiccato, digestato, scarti di impianti di trattamento biologico) si dovrà verificare che essi presentano un certo grado di stabilità biologica misurata attraverso la determinazione di specifici parametri di riferimento, quali l’indice di respirazione dinamico (IRD), DOC, PCI che dimostrino che il trattamento operato sia tale da garantire delle caratteristiche del rifiuto idonee per lo smaltimento in discarica.
Comunque, i risultati utilizzati per la classificazione giuridica del rifiuto come quelli utilizzati per la caratterizzazione ai fini dello smaltimento all’atto del conferimento in discarica dovranno essere verificati dal gestore della discarica.
I D.Lgs. 133/2005 ripreso ora dal titolo III bis della parte IV del D.Lgs.152/06 prevede che: Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati
e gestiti in modo tale che, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall’autorità competente. Se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l’1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura deve
essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
La disciplina degli impianti di incenerimento presenta piuttosto differenze nelle procedure autorizzatorie a seconda che l’impianto di combustione dei rifiuti operi in
regime ordinario (D.Lgs. 152/06, articolo 208), in procedure semplificate (D.Lgs.152/06, articoli 214 e 216 e D.M. 5.2.1998) o in regime di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/2004).
Ai fini di determinare se un rifiuto è idoneo ad essere recuperato in regime di procedure semplificate si dovrà verificare se possiede le caratteristiche previste dal D.M. 5.2.1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 dove sono individuate le categorie di rifiuti che possono essere recuperati utilizzando le procedure semplificate previste dagli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06. Tali recuperi possono essere distinti in:
recupero di materia: l’impiego di tali rifiuti per queste finalità, è vincolato alla verifica delle concentrazioni di determinate sostanze inquinanti presenti nell’eluato
ottenuto sottoponendo il rifiuto ad uno specifico test di cessione (allegato 3 del D.M.5.2.1998).
recupero di energia: i rifiuti di cui è previsto il recupero come combustibile o per produrre energia sono individuati oltre che sotto l’aspetto merceologico, anche in base alla concentrazione delle sostanze inquinanti in essi presenti.
recupero ambientale: per i rifiuti destinati al recupero ambientale sono previste sia le specifiche merceologiche che le caratteristiche chimiche che devono essere possedute.
Per ciascuno di queste categorie di rifiuto i decreti stabiliscono specifici vincoli e caratteristiche che devono essere possedute e verificate.
Nel caso di recupero in procedura ordinaria, cioè autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, le verifiche e le caratterizzazioni da effettuare saranno differenti e funzione dei tipo di recupero autorizzato e dei rifiuti ammessi al recupero.
Parametri particolari e limiti specifici sono previsti dal D.Lgs. 99/92 per questo particolare impiego dei fanghi. Il numero di parametri da verificare previsto espressamente dal D.Lgs. è limitato a pochi elementi perché anche limitati sono i tipi di fango che per origine
possono essere impiegati in agricoltura.
Le analisi di caratterizzazione del fango da impiegare dovranno comunque essere estese anche ai parametri stabiliti dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 99 del 1992
Poiché l’applicazione dei fanghi in agricoltura è indiscutibilmente una attività di recupero, per valutare la loro applicabilità in agricoltura sarà necessario fare riferimento ai valori delle CSC di cui alla tab. 1, colonna A, allegato 5, alla parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definiti dall’articolo 240, comma 1, lett. b), del medesimo decreto come “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali” e quindi per verificare l’ammissibilità dei fanghi di depurazione all’impiego in agricoltura sarà indispensabile accertare la concentrazione in essi anche di sostanze pericolose.
I nostri servizi

Intermediazione rifiuti
La gestione dei rifiuti ricopre l’aspettò più complesso e fondamentale nella gestione di un ciclo produttivo. La sua corretta esecuzione garantisce la buona gestione delle attività di produzione e dei servizi.
La Sirel Ambiente inoltre dispone di accessi privilegiati in impianti di trattamento e\o smaltimento nazionali ed esteri.

Gestione Rifiuti
Sirel Ambiente grazie alla sua comprovata esperienza nel settore, è in grado di assicurare alle proprie aziende clienti un servizio efficiente ed efficace nel trattamento di tutte le tipologie di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, garantendo tempestività ed un basso impatto economico.

Consulenza Ambientale
Destreggiarsi nel panorama normativo attuale in tema di rifiuti risulta ancor più complesso a causa della previsione di norme sempre più particolareggiate e stringenti volte a garantire la traccia dei rifiuti in particolare quelli speciali, di natura industriale e quelli derivanti dalle cosiddette attività di ufficio.

Intermediazione per la bonifica ambientale
Sirel Ambiente srl è leader nell’attività di intermediazione per la bonifica grazie alla sua pluriennale esperienza. Con il nostro servizio di bonifica ambientale siamo in grado di proporre il campionamento ed analisi di acque e suoli, lo studio di interventi alternativi, la stesura del progetto preliminare e definitivo e molto altro ancora, mediante cooperazioni con società terze specializzate.

Smantellamenti e Demolizioni Industriali
Sirel Ambiente studia i suoi interventi di smantellamento e/o demolizioni industriali in ogni minimo dettaglio: dalla fase di studio e progettazione alle operazioni, dalla scelta delle tecnologie da utilizzare fino all’organizzazione del cantiere e del piano di sicurezza, i nostri operatori possono effettuare operazioni necessarie al cliente quali il recupero dei materiali utili, lo smaltimento di quelli compromessi, lo smontaggio, il trasporto e il rimontaggio di macchinari ed altri elementi industriali.
Ultimati lo smantellamento e la demolizione, possiamo attuare le necessarie opere di messa in sicurezza, bonifica, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI
La normativa sui rifiuti contenuta nella parte quarta del D.Lgs. 152/06 prevede due procedure diverse ma coesistenti per stabilire se un rifiuto è ammissibile ad un determinato impianto di smaltimento o di recupero.
Molti operatori di settore non conoscono che la previsione di queste due procedure e la necessità di applicarle contemporaneamente per qualificare un rifiuto e stabilire la sua ammissibilità ad un impianto.
La normativa infatti prevede attualmente una caratterizzazione del rifiuto per pervenire alla sua classificazione giuridica ed una analisi di caratterizzazione per stabilire se esso è ammissibile ad un determinato impianto di smaltimento o recupero.
Le Fasi
La classificazione del rifiuto e quindi la definizione del codice CER e conseguentemente la sua qualificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso dovrà avvenire seguendo pedissequamente quanto stabilito in proposito dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.
Perciò per stabilire il codice da assegnare al rifiuto si dovrà fare riferimento alla sua origine, e quando su questa base ad esso competano due codici speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire quello che effettivamente compete al rifiuto indagato si dovrà procedere ad una analisi del rifiuto tale da verificare se in esso siano presenti sostanze pericolose o meno seguendo quanto stabilito in proposito dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.
Per poterlo classificare come rifiuto speciale non pericoloso ai sensi del D.Lgs. 152/06 un rifiuto individuato con codici speculari dovrà essere sottoposto ad una completa caratterizzazione che escluda: la presenza in esso di composti e sostanze che lo rendono pericoloso, che esso presenti le caratteristiche di pericolo HP 1, HP 2, HP 3A, HP 3B, HP 4, HP 5, HP 6, HP 7, HP 8, HP 10, HP 11, HP 12, HP 13, HP 14 ed HP 15.
La verifica di un rifiuto per accertare se in esso siano presenti sostanze pericolode o meno dovrà essere completa ed esaustiva, l’analisi dovrà perciò escludere tale presenza, con le modalità previste dall’allegato alla Decisione 2000/352/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/Ue.
Tale procedura, prevista dall’allegato alla decisione 2000/532/CE, è anche ribadita e specificata, per quanto riguarda i rifiuti destinati a discarica, dal paragrafo 1.1.2, lett. g) dell’allegato alla Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002.
Anche i rifiuti definiti con voci speculari, debbono essere assoggettati alla verifica delle proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (attualmente Regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/Ue).
Perciò solo quando si sia dimostrato che nel rifiuto non sono presenti le sostanze pericolose che lo rendono pericoloso ai sensi della Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/Ue, il rifiuto potrà essere classificato come non pericoloso.
In assenza di tale caratterizzazione completa e dell’analisi del rifiuto incompeta e non utile ad escludere in assoluto la presenza nel rifiuto di sostanze pericolose, il rifiuto sarà da classificare come pericoloso.
In concreto, la caratterizzazione del rifiuto, potrà essere condotta con due modalità diverse che perseguono comunque il medesimo obiettivo:
- Metodo tradizionale: individuazione di tutte le sostanze chimiche presenti nel rifiuto tal quale, ricavando da queste le caratteristiche di pericolo.
- Impiego dei metodi di prova applicabili ai fini del regolamento (Ce) n. 1907/2006, definiti nell’allegato al regolamento 440/2008 e s.m.i., che non esclude però l’uso di altri metodi di prova, a condizione che il loro uso sia conforme all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1907/2006.
Contemporaneamente si dovrà però procedere alle analisi per la caratterizzazione del rifiuto, diverse da quelle utili alla classificazione, in quanto hanno come riferimento i diversi limiti stabiliti dalle normative di settore per le diverse operazioni di smaltimento e recupero.
Tali analisi riguarderanno i parametri specifici prescritti per ciascuna di esse e varieranno come detto da operazione ad operazione.
Si avranno perciò due parametri da ricercare: - Quelli da determinare ai fini dell’incenerimento
- Quelli diversi da verificare in funzione del tipo di recupero che si intende adottare.
Nel caso di smaltimento in discarica le procedure di analisi da seguire, i parametri da determinare ed i limiti da verificare a seconda del tipo di discarica saranno quelli fissati dal D.M. 27.9.2010 come modificato dal D.M. 24.6.2015 ed essi riguarderanno sia il rifiuto tal quale sia l’eluato ottenuto dalla lisciviazione del rifiuto.
I parametri da controllare ed i limiti da verificare non hanno nulla a che fare con i parametri ed limiti utili alla classificazione di un rifiuto.
Per adottare la procedura corretta nella caratterizzazione del rifiuto da smaltire in discarica sarà indispensabile, stabilire se trattasi o meno di un rifiuto regolarmente generato da uno specifico ciclo produttivo, in tal caso, il produttore procederà alla caratterizzazione di base ed alla verifica di conformità all’atto del conferimento in discarica, se invece un rifiuto non è regolarmente generato da uno specifico ciclo produttivo, ogni lotto dovrà essere
caratterizzato volta per volta all’atto del suo conferimento in discarica.
La caratterizzazione dovrà verificare che, sia la composizione del rifiuto tal quale che le caratteristiche del suo eluato, siano conformi ai criteri previsti negli allegati alla Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002 ed al D.M. 27.9.2010 come modificato dal D.M.
24.6.2015.
Nel caso di un rifiuto regolarmente generato da uno specifico ciclo produttivo il produttore, all’atto del conferimento dei rifiuti, presenterà la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti rispettivamente per le discariche di rifiuti non pericolosi sottocategorie B1a, B1b, B2, B2’ e B3 dell’allegato B e per quelle per rifiuti pericolosi sottocategorie C e DHAZ previste dalla Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 e verificando mediante analisi chimica la conformità del rifiuto a quanto in precedenza accertato in sede di caratterizzazione di base (omologa).
Nel caso di un rifiuto non regolarmente generato da uno specifico ciclo produttivo, sarà necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto, tenendo conto dei prescritti requisiti fondamentali.
Tra i rifiuti non generati regolarmente, rientrano pienamente quelli provenienti dagli impianti di trattamento di rifiuti, infatti sulla base di quanto previsto nell’ultimo capoverso della lett. a) e nella lett. b) del punto 3 dell’allegato1 al D.M. 27.9.2010 come modificato dal D.M. 24.6.2015.
Una ulteriore caratterizzazione necessaria ai fini dello smaltimento in discarica sarà la verifica della idoneità dei trattamenti effettuati preventivamente sui rifiuti da abbancare in discarica, anche tale caratterizzazione è indipendente dalla classificazione dei rifiuti. Particolarmente per i rifiuti biodegradabili sottoposti a pretrattamento biologico (es.biostabilizzato, bioessiccato, digestato, scarti di impianti di trattamento biologico) si dovrà verificare che essi presentano un certo grado di stabilità biologica misurata attraverso la determinazione di specifici parametri di riferimento, quali l’indice di respirazione dinamico (IRD), DOC, PCI che dimostrino che il trattamento operato sia tale da garantire delle caratteristiche del rifiuto idonee per lo smaltimento in discarica.
Comunque, i risultati utilizzati per la classificazione giuridica del rifiuto come quelli utilizzati per la caratterizzazione ai fini dello smaltimento all’atto del conferimento in discarica dovranno essere verificati dal gestore della discarica.
I D.Lgs. 133/2005 ripreso ora dal titolo III bis della parte IV del D.Lgs.152/06 prevede che: Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati
e gestiti in modo tale che, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall’autorità competente. Se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l’1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura deve
essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
La disciplina degli impianti di incenerimento presenta piuttosto differenze nelle procedure autorizzatorie a seconda che l’impianto di combustione dei rifiuti operi in
regime ordinario (D.Lgs. 152/06, articolo 208), in procedure semplificate (D.Lgs.152/06, articoli 214 e 216 e D.M. 5.2.1998) o in regime di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/2004).
Ai fini di determinare se un rifiuto è idoneo ad essere recuperato in regime di procedure semplificate si dovrà verificare se possiede le caratteristiche previste dal D.M. 5.2.1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 dove sono individuate le categorie di rifiuti che possono essere recuperati utilizzando le procedure semplificate previste dagli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06. Tali recuperi possono essere distinti in:
recupero di materia: l’impiego di tali rifiuti per queste finalità, è vincolato alla verifica delle concentrazioni di determinate sostanze inquinanti presenti nell’eluato
ottenuto sottoponendo il rifiuto ad uno specifico test di cessione (allegato 3 del D.M.5.2.1998).
recupero di energia: i rifiuti di cui è previsto il recupero come combustibile o per produrre energia sono individuati oltre che sotto l’aspetto merceologico, anche in base alla concentrazione delle sostanze inquinanti in essi presenti.
recupero ambientale: per i rifiuti destinati al recupero ambientale sono previste sia le specifiche merceologiche che le caratteristiche chimiche che devono essere possedute.
Per ciascuno di queste categorie di rifiuto i decreti stabiliscono specifici vincoli e caratteristiche che devono essere possedute e verificate.
Nel caso di recupero in procedura ordinaria, cioè autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, le verifiche e le caratterizzazioni da effettuare saranno differenti e funzione dei tipo di recupero autorizzato e dei rifiuti ammessi al recupero.
Parametri particolari e limiti specifici sono previsti dal D.Lgs. 99/92 per questo particolare impiego dei fanghi. Il numero di parametri da verificare previsto espressamente dal D.Lgs. è limitato a pochi elementi perché anche limitati sono i tipi di fango che per origine
possono essere impiegati in agricoltura.
Le analisi di caratterizzazione del fango da impiegare dovranno comunque essere estese anche ai parametri stabiliti dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 99 del 1992
Poiché l’applicazione dei fanghi in agricoltura è indiscutibilmente una attività di recupero, per valutare la loro applicabilità in agricoltura sarà necessario fare riferimento ai valori delle CSC di cui alla tab. 1, colonna A, allegato 5, alla parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definiti dall’articolo 240, comma 1, lett. b), del medesimo decreto come “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali” e quindi per verificare l’ammissibilità dei fanghi di depurazione all’impiego in agricoltura sarà indispensabile accertare la concentrazione in essi anche di sostanze pericolose.
Servizi Complementari
Sirel Ambiente srl grazie all’ausilio del partner, può assicurare ai propri clienti una vasta gamma di servizi complementari come:
Sopralluogo
Controllo visivo del rifiuto, delle sue quantità e caratteristiche, per poi eseguire la verifica del processo produttivo che ha generato il rifiuto, prelievo di un campione e dell’analisi chimica (ovviamente sempre se disponibile).
Verifica
Analisi di eventuali prescrizioni al produttore inerenti la gestione dei rifiuti (es. AIA); controllo dell’analisi chimica del rifiuto e della correttezza dei parametri limite in funzione del destino; verifica della corretta classificazione del rifiuto (CER).
Soluzioni
Identificazione della destinazione finale, controllo della disponibilità degli impianti convenzionati e autorizzati a ricevere i rifiuti, eventuale ricerca di nuovi impianti, valutazione delle possibilità di trasporto /eventuale ricerca di nuovi trasportatori.
Fase economica
Formulazione di un’offerta economica al cliente; apertura dell’ordine; eventuale omologazione del rifiuto presso l’impianto di destino.
fase informativa
Consegna al cliente della modulistica, dell’autorizzazione dell’impianto di destino e del trasportatore, Indicazioni al cliente sulle modalità di compilazione del formulario.
fase conclusiva
Assistenza durante le fasi di gestione fino all’ arrivo del rifiuto all’ impianto di destino, invio copia del formulario, fatturazione.
LA SIREL AMBIENTE è regolarmente iscritta all' Albo Gestori Ambientali per attiva l'attività di intermediazione di rifiuti Cat. 8
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Dove siamo
Sede legale: Stradale Primosole, 13
95121 Catania, CT
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Chiamaci al nostro numero di telefono.
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Contattaci tramite la nostra Pec.
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Le migliori soluzioni per
la raccolta, lo stoccaggio
ed il conferimento dei rifiuti
Dove Siamo
Sirel Ambiente S.r.l ha sede in via Stradale Primosole, 13
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